STATUTO
LIBERET ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI
ALLEGATO A -STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
Art. 1 – Denominazione e sede
• Assume la forma giuridica di associazione nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante “Codice del Terzo settore”, è costituita, un’associazione che assume la denominazione “LIBERET ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI”, che sarà integrata con “LIBERET ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI APS” a seguito dell’iscrizione nel relativo registro.
• L’associazione ha sede legale in VIA CARRUCCI 46 EMPOLI (FI). La Segreteria Nazionale ha la facoltà di istituire altre sedi sul territorio nazionale.
• Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 – Statuto
• L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
• L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 – Efficacia dello statuto
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Art. 4 – Interpretazione dello statuto
1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile. Art. 5 – Scopo
◦ L’Associazione non ha scopo di lucro.
◦ L’Associazione ha lo scopo di perseguire, finalità solidali, civiche e sociali per la tutela del consumatore, in favore degli associati e loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati.
E’ prevista la collaborazione con Enti locali o con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale o con altre organizzazioni internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori anche attraverso stipula di apposite convenzioni. L’Associazione svolge attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico su tutti i temi riguardanti le proprie finalità, avvalendosi di tutti gli strumenti utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente in modo volontario dai propri associati.
Le iniziative, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e/o private, verranno svolte con il supporto volontario e gratuito dei propri volontari, seguendo progetti e favorendo la partecipazione dei cittadini nei settori e nelle attività di seguito riportate:
▪ la tutela dei diritti civili e dei diritti e degli interessi economici e giuridici, patrimoniali e non patrimoniali, dei consumatori ed utenti in Italia e nell’Unione Europea, ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale ex artt.75 e ss c.p.p. nei confronti degli imputati e responsabili civili nonché esercitando i diritti della persona offesa dal reato di cui al titolo VI del codice di procedura penale e dell’intervento e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, anche innanzi le giurisdizioni internazionali e comunitarie, nonché innanzi le autorità garanti nei vari settori, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell’ambiente, di evitare l’inserimento e di accertare l’inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2. la tutela specifica nel settore delle utilities e nel settore della mobilità elettrica;
◦ la tutela dell’Ambiente e dell’ecosistema;
• l’organizzazione e la gestione delle attività artistiche, sportive, culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
• la costituzione e istituzione di gruppi di acquisto solidale di cui all’art 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
• la promozione e la stipulazione di contratti, accordi e protocolli di intesa nonché la partecipazione ad enti e/o organizzazioni che prevedano tentativi obbligatori di conciliazione, ADR, conciliazioni paritetiche, arbitrati e comunque, nell’accezione più estesa, forme deflattive del contenzioso;
• l’ Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse se non deliberate dall’Assemblea, nei limiti consentiti e a norma dell’art. 6 del D.lgs 117/2017;
• l’ Associazione può stipulare, a tutti i livelli, convenzioni con soggetti pubblici o privati o partnership con altri enti o associazioni per la realizzazione di progetti comuni, altresì la stipula di accordi che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati;
• l’ Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e attività di crowdfunding – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
• l’ Associazione non ha finalità di lucro, ha un autonomia di bilancio e i soci svolgono prestazioni volontarie e gratuite;
• la promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo a tutela della salute e della sicurezza
Art. 6 – Soci
◦ Il numero dei soci e’ illimitato. Possono associarsi all’Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le quali dichiarino di voler operare in modo personale e spontaneo, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.
Possono essere associati anche associazioni, enti, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi con l’Associazione ed a condividerne i fini.
L’adesione all’Associazione è a titolo oneroso e a tempo.L’iscrizione avviene presso la sede nazionale o le sedi territoriali dell’Associazione e comporta l’adesione ai principi costitutivi ed alle finalità dell’Associazione, e l’impegno da parte del richiedente di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari nazionali e territoriali. L’importo della quota di adesione all’Associazione è determinato periodicamente, nella sua misura minima e massima, dal Comitato Direttivo dell’Associazione. È facoltà delle Sezioni territoriali determinare, nell’ambito del minimo e massimo fissati dal Comitato Direttivo, la quota richiesta annualmente agli associati, eventualmente istituendo diverse categorie di associati, avuto riguardo ai servizi loro resi, fermo restando in ogni caso che ad ogni associato sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto. La quota associativa annua è di spettanza della Sezione territoriale presso la quale viene formalizzata l’adesione all’Associazione. Il Comitato Direttivo può stabilire una percentuale fissa o variabile sulla lavorazione delle pratiche inoltrate alla sede nazionale. Le sanzioni per comportamenti contrari alle regole dell’Associazione vengono deliberate dal Comitato Direttivo.
Art. 7 – Ammissione del socio
◦ Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all’aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
◦ Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell’associazione dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale.
◦ Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di adesione, di ammettere o meno il richiedente all’interno dell’associazione.
◦ La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato, il quale potrà chiedere il riesame della stessa alla prima assemblea utile, corredandola di eventuale documentazione aggiuntiva ritenuta più opportuna.
◦ All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
◦ I soci possono essere:
▪ soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente, con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo;
▪ soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
▪ soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
▪ soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
▪ Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 8 – Diritti e doveri dei soci
▪ I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
▪ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
▪ essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
▪ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
▪ prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico
• finanziario e consultare i verbali;
◦ votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
◦ Gli stessi soci hanno il dovere di:
◦ rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
◦ svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
◦ versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 9 – Volontari
◦ La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
◦ La qualità di socio si perde per:
◦ decesso;
◦ mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell’assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
◦ dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
◦ espulsione: Il consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, può deliberare l’espulsione del socio.
◦ Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun
diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
Art. 11 – Organi Sociali
1. Gli organi dell’associazione sono:
◦ Assemblea dei soci;
◦ Consiglio direttivo;
◦ Presidente;
◦ Organo di controllo;
◦ Organo di revisione.
Art. 12 – Assemblea
◦ L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
◦ L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
◦ E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
◦ Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell’e-mail) prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
• L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
• I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
• Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
• L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento
dell’organizzazione.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 13 – Compiti dell’assemblea Le competenze dell’assemblea sono quelle di:
• nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
• nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• approvare il bilancio;
• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 14 – Assemblea ordinaria
• L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
• L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
• I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
• E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
• Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 15 – Assemblea straordinaria
• L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti , può inoltre deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio ma soltanto con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
• Per l’assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell’assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.
Art. 16 – Struttura dell’assemblea
• L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
• Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
• I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
• Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
• Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
Art. 17 – Consiglio direttivo
• Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
• Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.
• Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
◦ Compete al Consiglio direttivo:
▪ compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
▪ fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
▪ sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
▪ determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
▪ eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
▪ nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
▪ accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
▪ ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
▪ assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
▪ istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
◦ nominare, all’occorrenza, i poteri dei soggetti di cui sopra.
◦ decidere sull’espulsione dei soci.
▪ Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I nuovi componenti così nominati scadono unitamente agli altri componenti del consiglio già in carica.
Art. 18 – Presidenza
▪ Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l’articolo 2382 del codice civile.
▪ Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
▪ Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
▪ Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
▪ Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
▪ Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
▪ Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
▪ Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
▪ L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
Art. 19 – Collegio dei Probiviri
▪ Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
▪ I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.
▪ Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili (indicare eventuali limiti di mandati successivi).
▪ Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
▪ Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.
Art. 20 – Organo di controllo
▪ E’ nominato l’organo di controllo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.
▪ L’organo di controllo è formato da un revisore iscritto al relativo registro.
◦ L’organo di controllo:
▪ vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
▪ vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
▪ esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
▪ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
▪ Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 21 – Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
◦ quote associative;
◦ contributi pubblici e privati;
◦ donazioni e lasciti testamentari;
◦ rendite patrimoniali;
◦ attività di raccolta fondi;
◦ rimborsi da convenzioni;
◦ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 22 – Beni
◦ I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
◦ I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio
1. L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 24 – Scritture contabili e bilancio
◦ I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
◦ Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Art. 25 – Bilancio sociale
1. Il bilancio d’esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 26 – Pubblicità e trasparenza
1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell’organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.
Art. 27 – Convenzioni
◦ Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
◦ Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
Art. 28 – Personale retribuito
◦ L’associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 117/2017.
◦ I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
Art. 29 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 30 – Responsabilità dell’associazione
1. L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 31 – Assicurazione associazione
1. L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
Art. 32 – Scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 33 – Norme di rinvio e disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.